ROMA, 20 GEN - La Cassazione dice 'nò ai giudici che negano agli immigrati irregolari presenti in Italia, e genitori di figli minori, l'autorizzazione a prolungare la loro permanenza nel nostro paese per stare a fianco ai bambini. In particolare la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un immigrato irregolare africano, padre di due bambini, al quale la Procura del tribunale per i minorenni di Milano aveva revocato l'autorizzazione temporanea a prolungare di due anni la sua permanenza in Italia per restare stare accanto ai figli. Per la Cassazione non c'è dubbio che «per un minore, specie se in tenerissima età, subire l'allontanamento di un genitore, con conseguente impossibilità di avere rapporti con lui e di poterlo anche soltanto vedere, costituisca un sicuro danno che può porre in serio pericolo uno sviluppo psicofisico armonico e compiuto».
La Cassazione sottolinea inoltre che concedendo agli immigrati irregolari, genitori di minori, una simile autorizzazione, non si corre il rischio che «l'interesse del minore, alla crescita armonica, venga strumentalizzato al solo fine di legittimare la presenza di soggetti privi dei requisiti dovuti per la permanenza in Italia». In proposito - con la sentenza 823 della Prima Sezione Civile - la Cassazione rileva che l'articolo 31 del testo unico sull'immigrazione «riconosce allo straniero adulto la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno, necessariamente temporaneo o non convertibile in permesso per motivi di lavoro». Così i supremi giudici hanno accolto il ricorso di Chaouch N. autorizzandolo «a permanere in Italia per due anni per assistere i figli minori» come aveva già stabilito in primo grado il Tribunale dei minorenni di Milano. A supporto della sua decisione la Cassazione ricorda che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, approvata a Nizza il 7 dicembre del 2000, tutela, tra l'altro, la vita familiare e in particolare il rapporto genitori-figli. Infine i magistrati di legittimità rilevano che i permessi di permanenza temporanea hanno l'obiettivo di assicurare «una incisiva protezione del diritto del minore alla famiglia e a mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori». Nella sentenza non è specificato se il genitore in questione fosse presente irregolarmente in Italia fin dal momento del suo ingresso nel nostro paese o se avesse un permesso di soggiorno scaduto. Non è inoltre specificato se i suoi figli avessero anche una madre in grado di occuparsi di loro, elemento peraltro ininfluente dal momento che la Cassazione afferma il diritto dei minori ad avere rapporti stabili con entrambe le figure genitoriali. (ANSA)
La Cassazione sottolinea inoltre che concedendo agli immigrati irregolari, genitori di minori, una simile autorizzazione, non si corre il rischio che «l'interesse del minore, alla crescita armonica, venga strumentalizzato al solo fine di legittimare la presenza di soggetti privi dei requisiti dovuti per la permanenza in Italia». In proposito - con la sentenza 823 della Prima Sezione Civile - la Cassazione rileva che l'articolo 31 del testo unico sull'immigrazione «riconosce allo straniero adulto la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno, necessariamente temporaneo o non convertibile in permesso per motivi di lavoro». Così i supremi giudici hanno accolto il ricorso di Chaouch N. autorizzandolo «a permanere in Italia per due anni per assistere i figli minori» come aveva già stabilito in primo grado il Tribunale dei minorenni di Milano. A supporto della sua decisione la Cassazione ricorda che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, approvata a Nizza il 7 dicembre del 2000, tutela, tra l'altro, la vita familiare e in particolare il rapporto genitori-figli. Infine i magistrati di legittimità rilevano che i permessi di permanenza temporanea hanno l'obiettivo di assicurare «una incisiva protezione del diritto del minore alla famiglia e a mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori». Nella sentenza non è specificato se il genitore in questione fosse presente irregolarmente in Italia fin dal momento del suo ingresso nel nostro paese o se avesse un permesso di soggiorno scaduto. Non è inoltre specificato se i suoi figli avessero anche una madre in grado di occuparsi di loro, elemento peraltro ininfluente dal momento che la Cassazione afferma il diritto dei minori ad avere rapporti stabili con entrambe le figure genitoriali. (ANSA)